FAQ

Come ci si iscrive all’Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e quali sono i requisiti richiesti? 

1° caso: possesso del diploma di perito industriale fino all’anno 1969 
In questo caso si presenta la documentazione per l’iscrizione all’Albo (scaricabile dal nostro sito internet o ritirabile presso la segreteria del Collegio) e si viene iscritti senza bisogno di svolgere il praticantato.
2° caso: possesso del diploma di perito industriale dall’anno 1970 
In questo caso prima ci si iscrive prima al Registro dei Praticanti e si svolge il periodo di praticantato di due anni o tre anni a seconda dei casi (vedere Direttiva sul praticantato); al termine del praticantato si sostiene l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione al superamento del quale ci si iscrive in albo con presentazione della documentazione necessaria.
3° caso: possesso del diploma universitario triennale (DPR 328/01 art. 8 comma 3 e relativa tabella A) 
In questo caso si sostiene direttamente l’esame di stato per conseguire l’abilitazione all’esercizio della libera professione e successivamente ci si iscrive in albo.
4° caso: possesso del diploma di laurea (DPR 328/01 art. 55 commi 1 e 2 tabella D) 
In questo caso se si possiede adeguato diploma di laurea comprensivo di tirocinio di sei mesi, si sostiene direttamente l’esame di stato per conseguire l’abilitazione all’esercizio della libera professione e successivamente ci si iscrive in albo.
Come ci si cancella dall’Albo Professionale? 
Per cancellarsi bisogna essere in regola con il pagamento delle quote e occorre presentare domanda di cancellazione entro il 31/12 dell’anno in corso tramite raccomandata A/R o raccomandata a mano indirizzata al Consiglio Direttivo del Collegio; è prevista anche la restutuzione del Timbro Professionale.
Come ci si reiscrive all’Albo Professionale?
Per reiscriversi bisogna presentare la documentazione come se si trattasse di una prima iscrizione, la quota d’iscrizione è però inferiore (vedi tabella quote di iscrizione) e viene attribuito lo stesso numero di iscrizione che si aveva precedentemente.
Cosa comporta il mancato pagamento della quota d’iscrizione?Il mancato pagamento della quota annuale d’iscrizione comporta prima il ricevimento dell’avviso di mancato pagamento da parte del Collegio, in assenza di risposta e di riscontro positivo il Collegio provvede alla sospensione dell’iscritto moroso, alla pubblicazione del suo nome nel registro dei sospesi (anche su questo sito internet) ed alla comunicazione della sospensione alle autorità cui di dovere.

L’ iscritto che intendesse regolarizzare la propria situazione per ottenere la reiscrizione all’Albo deve effettuare il pagamento di tutte le annualità arretrate e fornirne documentazione al Collegio che provvederà a cancellarne il nome dagli elenchi dei Professionisti Sospesi e a darne comunicazione alle autorità interessate.
Come nel caso di reiscrizione viene attribuito lo stesso numero di iscrizione che si aveva precedentemente.
Come si ottiene l’autorizzazione alla Legge 818/84?

Possono presentare domanda per ottenere l’autorizzazione coloro che siano in possesso di uno di questi requisiti:

  • almeno 10 anni di iscrizione all’Albo.
  • almeno 2 anni di iscrizione all’Albo e abbiano superato l’Esame dell’apposito Corso di Prevenzione Incendi.
  • essere responsabili da almeno 5 anni in aziende del settore antincendi nell’ambito di attività comprese tra quelle dell’elenco allegato al decreto del Ministero dell’Interno 16/02/82.
  • essere professori universitari di ruolo, ordinari o associati, in discipline tecniche, anche se cessati dal servizio.
  • essere appartenuti per almeno 1 anno ai ruoli tecnici delle carriere direttive e di concetto del Corpo Nazionale dei VVF ed abbiano cessato di prestare servizio.
  • essere stati componenti, per almeno 2 anni, del Comitato centrale tecnico – scientifico per la prevenzione incendi o dei comitati tecnici regionali o interregionali per la prevenzione incendi previsti, rispettivamente dagli articoli 10 e 20 del D.P.R. 29/07/1982 n. 577.
La domanda è scaricabile dal sito internet del Collegio e va presentata in segreteria allegando due marche da bollo da 11€.
Quando è necessaria l’iscrizione agli elenchi autorizzati Legge 46/90 della Camera di Commercio? 
 
La Legge 46/90 (art. 14 L. 46/90 e art. 9 DPR 447/91) prevede l’iscrizione agli elenchi della Camera di Commercio dei professionisti nel caso che la richiesta di verifica o collaudo (ove previsto) per accertare la conformità degli impianti, sia promossa da un Ente pubblico; la nomina in questo caso è riservata all’Ente stesso, attraverso gli appositi elechi istituiti nelle C.C.I.A.A.

Se la verifica, invece, è richiesta da committenti privati e pubblici per l’espletamento di pratiche ordinarie non è necessaria l’iscrizione alla C.C.I.A.A., ad esclusione di specifiche richieste degli Enti interessati.

Cosa bisogna fare per svolgere l’attivita di consulente del Tribunale? 
Bisogna iscriversi direttamente al Tribunale. I moduli delle domande sono da ritirarsi presso il Tribunale stesso.
Per svolgere l’attività di Perito Assicurativo è necessario essere iscritti all’Albo? 
Il Ruolo dei Periti Assicurativi è nazionale ed è istituito presso il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato; in esso debbono iscriversi coloro che intendono svolgere l’attività di periti assicurativi .
I requisiti per l’iscrizione sono:
– la cittadinanza e il godimento dei diritti civili,
– il diploma di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico o il diploma di laurea,
– il superamento di una prova di idoneità mediante esami scritti e orali su materie tecniche specialistiche concernenti l’esercizio dell’attività.
L’iscrizione all’Albo non è quindi neccessaria ma è altresì previsto che dall’esame sono esonerati coloro che risultano forniti di diploma di perito industriale in area meccanica o del diploma di laurea in ingegneria e risultano iscritti nei relativi albi professionali da almeno tre anni, avendo altresì esercitato per tre anni l’attività nel settore specifico che deve risultare da idonea documentazione anche fiscale.
La domanda d’iscrizione va presentata al Ministero delle Attività produttive.
(Normativa di riferimento: Legge 17/02/1992 n. 166; D.M. 9/09/92 n. 562; D. Lgs. 13/10/98 n. 373.)

 

A cosa servono i crediti formativi? 
 
I crediti formativi servono alla formazione continua per il rilascio del marchio e della certificazione professionale, tali crediti verranno riconosciuti non appena sarà approvato dal Consiglio del Collegio il Regolamento per la formazione continua, e verranno assegnati non solo per i corsi o le riunioni formative organizzate dal Collegio ma anche per quei corsi e riunioni formative alle quali l’iscritto avrà partecipato per sua iniziativa all’esterno purchè configurabili nella formazione professionale specifica della specializzazione ed ai fini dell’esercizio della libera professione.

 

Cosa è l’EPPI?

EPPI è l’acronimo di Ente di Previdenza dei Periti Industriali (ed ora anche dei Periti Industriali Laureati); è nato nel 1997 con l’applicazione del decreto legislativo 103/96. Attua la previdenza obbligatoria di tutti i periti industriali, che sono iscritti negli appositi Albi e che esercitano l’attività professionale autonoma specifica nelle sue diverse forme. Lo scopo dell’Eppi è la tutela previdenziale obbligatoria a favore degli iscritti, dei loro familiari e degli eredi aventi diritto.
Maggiori informzazioni si possono avere sul sito http://www.eppi.it/.

Qual’è la legge che regola il praticantato?

Il praticantato è regolato dalla Legge 2 Febbraio 1990 n°17, dalla direttiva del CNPI tt, consultabile sul nostro sito alla sezione Legislazione.

Che cos’é il Praticantato? 

Il Praticantato è l’istituzione tramite la quale il Libero professionista ammette il praticante a frequentare il proprio studio. Il periodo di praticantato serve ad acquisire la pratica professionale inerente la propria specializzazione e idonea a sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione.
A tale proposito detto periodo deve essere svolto presso un professionista che svolga attività analoghe alla specializzazione che intende conseguire il praticante.
Quali sono le forme di Praticantato? 
  • Praticantato di due anni presso un professionista che svolga attività in un settore affine alla specializzazione del diploma e che sia iscritto da almeno cinque anni nel proprio Albo.
  • Periodo lavorativo di tre anni assunti presso Ditta con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma, documentabili tramite regolare contratto di assunzione.
  • Praticantato di due anni frequentando una scuola superiore biennale  diretta a fini speciali finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma (istituita secondo il D.P.R. 10/03/1982).
  • Praticantato svolto come insegnante tecnico pratico in laboratori o reparti di lavorazione relativi a specializzazioni o ad indirizzi di studio corrispondenti alla specializzazione specifica del diploma posseduto (art. 12 della Legge 2 febbraio 1990 n. 17) presso scuole secondarie di secondo grado statali o legalmente riconosciute. In questo caso il praticantato dura tre anni.
Come ci si iscrive al Registro dei Praticanti? 
Per l’iscrizione nel Registro dei Praticanti è necessario innanzitutto il possesso del diploma di Maturità Tecnica Industriale conseguito presso un Istituto Tecnico Statale o presso un Istituto Tecnico legalmente riconosciuto.
L’interessato può scaricare dal nostro sito o ritirare presso la segreteria del Collegio la documentazione necessaria per l’iscrizione, e, a seconda dei casi può richiedere un incontro per ottenere chiarimenti e pareri su casi particolari di praticantato.
Nella domanda il richiedente deve dichiarare di effettuare una delle forme di praticantato previste dalla Legge 17/1990.
Il Praticante è obbligato ad iscriversi nel relativo Registro presso il Collegio Provinciale di residenza? 
L’ordinamento professionale indica nella “residenza” la condizione essenziale che individua il Collegio al quale richiedere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti (art. 2, comma 1, lett. d, L. n. 17/90; art. 6, comma 1, Delibera CNPI 24.5.90 e succ. mod. ed integr.).
Il rispetto di tale condizione è oggetto di controllo da parte del Collegio. Tanto ciò è vero che l’ordinanza del Ministero dell’Istruzione che ha bandito il concorso per la sessione 2004 degli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale, all’art. 7, comma 1, recante “Adempimenti dei Collegi”, dispone che: “ciascun Collegio, entro il 24 aprile 2004 verifica la regolarità delle istanze, comunicando a mezzo fax, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, il numero dei candidati in possesso dei requisiti”, e, al successivo comma 2, che “entro il 13 maggio 2004, inoltra, a mezzo postale, un unico elenco nominativo alfabetico dei candidati in possesso dei requisiti, provvedendo a formare detti elenchi previo puntuale controllo (Artt. 71 e 72 D.P.R. n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia all’iscrizione nel registro dei praticanti e sia al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2…. (omissis)”.
Il diploma conseguito presso un IPSIA è valido per l’iscrizione al Registro Praticanti e successivamente in Albo? 
 
Per potersi iscrivere all’Albo dei Periti Industriali è necessario il diploma di perito industriale conseguito presso un Istituto Tecnico Industriale, pertanto i diplomati presso gli IPSIA non possono iscriversi all’Albo.
In quale specializzazione può essere fatto l’Esame di Stato per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della libera professione? 
L’esame di stato deve essere TASSATIVAMENTE fatto nella specializzazione del diploma.
Anzianità di iscrizione all’Albo ai fini dell’accettazione del praticante. Può un Perito Industriale con doppia specializzazione ( esempio: telecomunicazioni, conseguita nel 1979; ed elettrotecnica, conseguita nel 2000), ammettere nel proprio studio un praticante Perito Industriale, con diploma di specializzazione in “Elettrotecnica”, pur avendo il professionista conseguito l’abilitazione per tale seconda specializzazione solo nell’anno 2000?
Ai sensi dell’art. 5, co. 5, della “Direttiva per la disciplina delle modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato nonché sulla tenuta dei relativi registri”, emanata con Delibera del C.N.P.I. del 24 maggio 1990, e s.m.i. a seguito della delibera n. 122/18 del 2 febbraio 1996, “La pratica deve essere effettuata presso un perito industriale, ingegnere o altro professionista di cui all’art. 2, comma 3.d) e comma 4 della legge n. 17/1990 che eserciti l’attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio”.
Ne consegue che l’anzianità dei cinque anni di iscrizione all’albo non va intesa in senso lato, ma con riferimento all’anzianità di iscrizione relativa alla specializzazione per la quale si ammette il praticante. In ragione di ciò, il professionista che abbia conseguito l’abilitazione per una determinata specializzazione da meno di cinque anni, non può ammettere nel proprio studio alcun praticante per quella specializzazione.
Quanti praticanti può accettare un Professionista nel suo studio?
L’art. 3, comma 3 della  “Direttiva per la disciplina delle modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato nonché sulla tenuta dei relativi registri”, emanata con Delibera del C.N.P.I. del 24 maggio 1990, e s.m.i. a seguito della delibera n. 122/18 del 2 febbraio 1996 pone come limite un massimo di 2 praticanti; tale limite è volto a garantire un corretto apprendimento, da parte del Praticante, della pratica professionale.
Ci si può iscrivere all’ Albo Professionale con il Diploma Universitario conseguito nell’anno 2000?
Essendo suddetto titolo  stato conseguito nell’anno 2000 si può ritenere che lo stesso sia del tipo Diploma Universitario Triennale disciplinato ex art. 2, Legge 19 novembre 1990, n.341. Successivamente, con le normative mediante le quali si è attuata la riforma degli ordinamenti didattici universitari, in specie il D.M. n. 509 del 20 novembre 1999 ed il D.P.R. 328/2001 – ambedue di attuazione dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 – non viene fatta più menzione dei Diplomi Universitari, bensì della Laurea, della Laurea Specialistica e degli ulteriori ed eventuali Diplomi di Specializzazione e di Dottorato.
Si sottolinea che questo titolo accademico è disciplinato dall’art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 328/2001″Salvaguardia del valore dei titoli di studio abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento” , a tal fine stabilisce che “I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento”.
Il Diploma universitario costituisce titolo idoneo per  l’iscrizione nel “Registro dei Praticanti” che  però, assumendo una finalità meramente formale e necessaria al solo fine della partecipazione agli esami di Stato, non determina alcun obbligo di svolgimento del praticantato, nelle forme per esso previste dalla Legge 17/90.
Infine, qualora si volesse successivamente accedere all’Albo con una seconda specializzazione, essendo in possesso  di Diploma di Maturità Tecnica Industriale conseguito precedentemente, il Perito Industriale Laureato, già iscritto in base a quanto sopra potrà, ai sensi del comma 6 della Direttiva sul Praticantato emanata con Delibera del CNPI del 24 maggio 1990, utilizzando il precedente titolo di studio, sostenere direttamente l’esame di Stato per questa ulteriore specializzazione, senza svolgere alcun periodo di praticantato, chiaramente, previa nuova iscrizione al “Registro dei Praticanti” per la specializzazione relativa al Diploma di Maturità Tecnica Industriale.

 

L’interruzione del periodo di praticantato per un periodo superiore a 6 mesi causa la cancellazione dal registro dei praticanti e la conseguente perdita del servizio maturato?
 
 L’art. 10 al comma 7 permette della direttiva sul praticantato permette “…la ricongiunzione…” di periodi del praticantato con interruzione superiore ai sei mesi solo nei casi per cui l’interruzione sia dovuta ad uno dei seguenti fattori quali: l’assolvimento di obblighi militari o di servizi considerati dalla legge sostitutivi dello stesso; la gravidanza; il puerperio o la malattia; oppure la cessazione temporanea dell’attività del professionista (o del datore di lavoro).
  Pertanto, in conclusione, qualora il praticante abbia interrotto il periodo di svolgimento di Tirocinio per un periodo superiore a quello indicato in normativa e per le ragioni ivi indicate, quest’ultime, debitamente documentate, non dovrà considerarsi cancellato dal Registro e, conseguentemente, vedrà confermata la precedente iscrizione con il relativo numero di registrazione;
Nel caso in cui la motivazione dell’interruzione del periodo di praticantato non sia una di quelle sopraccitate dovrà considerarsi cancellato e, ai sensi della stessa disciplina non solo non potrà conservare il numero di registrazione ma dovrà riprendere daccapo il periodo di praticantato.